Catalogo di dati, metadati e banche dati
Riferimenti normativi: Art. 52 c. 1 D. Lgs 82/2005
Art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
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La sezione raccoglie:
- Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs n. 82/2005
- Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs n. 82/2005
- Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno), ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012