Organi di revisione amministrativa e contabile
Riferimenti Normativi: Art. 31 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. (comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016
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Organo di revisione amministrativa (revisore dei conti)
Si pubblicano le relazioni dell'organo di revisione contabile.
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Organo di revisione amministrativa (Segretario comunale)
In questa sezione sono raccolti i referti dei controlli interni coordinati dal Segretario comunale.