CIS: al via le domande di saldo
Da lunedì 28 agosto online, e da lunedì 4 settembre presso gli sportelli dedicati nei comuni dell’Unione Romagna Faentina, sarà possibile presentare le domande di saldo relative al Contributo di immediato sostegno (CIS).
La domanda dovrà essere preferibilmente trasmessa on line. In tal caso sarà necessario accedere al portale dei servizi al cittadino tramite SPID, richiamare la domanda già presentata - disponibile anche per chi ha presentato la domanda cartacea o presso lo sportello - e per la quale si è già ricevuta la liquidazione dell'acconto, e procedere infine alla rendicontazione.
La domanda potrà essere presentata anche presso gli sportelli presenti nei singoli comuni dell’Unione, dove sarà presente una postazione dedicata alla raccolta delle domande in cartaceo, completa di tutti i documenti richiesti. Per velocizzare le operazioni di consegna è necessario presentarsi allo sportello con le copie già fatte delle fatture o dei documenti contabili e con la domanda priva di punti metallici.
Tenuto conto dell'elevato numero di domande di acconto ricevute, le domande di saldo saranno istruite solo al completamento delle verifiche sulle domande di acconto.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è posticipata al 30 settembre 2024.
Le info complete sul Contributo di immediato sostegno (CIS) sono pubblicate sul sito web dell’Unione Romagna Faentina, nella pagina dedicata la contributo .
Alcune precisazioni utili:
Per l’erogazione del saldo viene verificata, anche a campione, la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell’elenco allegato al modulo A1 e B1 e si determina l’ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5000 euro, esclusa l’integrazione forfettaria prevista in caso di redazione della perizia.
Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa di spesa, anche riferita all’acconto percepito, ad eccezione della quota forfettaria di 750,00 euro.
Anche qualora la spesa sostenuta non superi l'importo dell'acconto, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3000 euro) presentando il modulo B1. Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “). È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 999/2023.
Non sono ammesse le cosiddette “autofatture” in caso di lavori in “amministrazione diretta” con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, presso terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.
L’Unione, con riferimento ai contributi concessi, procederà, a campione, con controlli successivi, a verificare la finalità e la veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo; qualora emergano irregolarità, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, l’intero contributo ricevuto dovrà essere restituito.