Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
E’ una dichiarazione resa dal cittadino sotto la propria responsabilità relativa a fatti, stati e qualità personali a conoscenza dell’interessato. Ha valore definitivo ed ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.
E’ utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comune, AUSL, INPS,ecc) e con i gestori di pubblici servizi (Enel, Hera, Telecom, Poste ecc…).
Può essere utilizzata anche nei rapporti con i privati che vi consentono.
Chi può farla?
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea
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i cittadini di paesi extracomunitari provvisti di regolare permesso di soggiorno, limitatamente:
a) ai dati e ai fatti verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane
b) a quanto previsto da convenzioni internazionali fra l’Italia e i Paesi di provenienza
c) a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero
Cosa si può dichiarare?
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile attestare in modo definitivo, senza presentare ulteriore documentazione:
- tutti gli stati, fatti, qualità personali conosciuti direttamente dall’ interessato e non elencati in quelli autocertificabili (vedi scheda autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di certificazione)
- stati, fatti, qualità personali di cui si è a diretta conoscenza, che riguardano altre persone (queste dichiarazioni devono essere rese nel proprio interesse)
- la conoscenza del fatto che una copia è conforme all'originale. Per i titoli da presentare ai concorsi pubblici questa dichiarazione ha lo stesso valore di un'autentica di copia.
Come si fa?
- Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene prodotta agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, può essere firmata davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o inviata per posta, fax o terza persona, allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La firma non deve essere autenticata, quindi non è mai dovuta l’imposta di bollo.
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Se la dichiarazione sostitutiva è rivolta alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe), oppure è destinata a privati è soggetta all’autentica della firma, con conseguente pagamento dell’imposta di bollo se dovuta.
L'autenticazione potrà essere effettuata dal funzionario pubblico competente a ricevere la documentazione, dal notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario dell’anagrafe incaricato dal Sindaco. In questo caso il cittadino dovrà recarsi personalmente presso l’ Ufficio anagrafe munito di un valido documento di riconoscimento. -
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